Superbonus 110%, ovvero il numero massimo di case da costruire?

30 settembre 2020

Non ci sono restrizioni per l’applicazione Superbonus 110% più di due unità immobiliari in un unico condominio. Questo è quanto affermato in Agenzia delle Entrate autorizzazione n. 60 / E del 28 settembre 2020, fornendo ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle concessioni per opere edili di efficienza energetica.

Con le nuove disposizioni alcune vengono superate ostacoli sulla riqualificazione energetica e antisismica dei condomini prevista dal decreto sulla ripartenza Infatti per i lavori riguardanti le parti generali degli edifici dei condomini, è possibile prevedere la possibilità di ricezione della detrazione massima per più di due unità immobiliari.

Superbonus 110%, nessuna restrizione su due case per un condominio: vincoli al decreto Restart

Il comma 10 dell’articolo 119 del decreto Restart prevede un vincolo all’applicazione del super bonus ad un massimo di due case per i soggetti non esercitanti l’attività imprenditoriale, artistica e professionale.

Con l’ultima delibera l’Agenzia delle Entrate ricorda restrizione, indicando come il limite di due case è previsto esclusivamente per il riciclo energetico funziona nei seguenti casi:

  • l’isolamento termico funziona per edifici con una frequenza di caduta superiore al 25% della loro superficie;
  • interventi per sostituire i sistemi di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e ad alta efficienza energetica;
  • altri lavori facenti parte del consueto eco-bonus, che si considerano “trainati” o realizzati in concomitanza con una delle attività motorie.

Superbonus 110%, nessun vincolo su due case per condomini: chiarimenti

Circostanze che in caso di esecuzione di questa lettera bloccherebbero di fatto molte attività nel campo dei condomini. Per questo motivo il decreto esclude dall’esterno le due unità immobiliari dei lavori svolti parti comuni in condominio.

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Come spiegato dall’Agenzia, in questo caso si applica la maxi detrazione con riferimento a costi riconosciuti a ciascun condominio, indipendentemente dal numero di unità immobiliari appartenere all’interno del condominio stesso.

Restano comunque fuori dalla struttura i cosiddetti lavori “trainati” volti al risparmio energetico per un appartamento separato di proprietà. In questi casi è ancora confermato il collegamento tra le due unità immobiliari.

La definizione della tipologia di lavoro “conducente” comprende solitamente, dati i soffitti adeguati, l’isolamento termico degli edifici, la sostituzione dei vecchi impianti di condizionamento nei condomini, l’intervento nei singoli edifici e nelle ville per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, pompa di calore, pompa di calore adattamento antisismico.

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