La creazione di fiducia dovrebbe essere intesa come un atto di frode nei confronti dei creditori se il debitore entra nella procedura di sovraindebitamento?

Ebbene, e alla domanda: “La costituzione di un trust dovrebbe essere intesa come un atto di frode ai danni dei creditori se il debitore passa attraverso la procedura di sovraindebitamento?”, La Corte Benevento. In questo caso, nell’ambito di una controversia sollevata dai creditori, il giudice ha preso una decisione diversa. Tant’è che ha ammesso il debitore a procedure di liquidazione, anche in presenza di atti impugnati dai creditori. Ma diamo uno sguardo più da vicino a questa soluzione. Nella presente causa, il giudice ha ritenuto che ai fini dell’accesso a la legge salva i suicidi, non ha ritenuto l’esistenza di un trust contestato dai creditori come un atto di frode nei loro confronti. Quindi, andiamo oltre nel merito del caso.

Il caso è stato deciso dal tribunale di Benevento

Il caso ha deciso di riguardare un noto specialista che ha aderito alla procedura di liquidazione. Questo rende disponibili solo i suoi futuri prestiti derivanti dall’occupazione. Tuttavia, è sorta una questione legale sul fatto che la costituzione di un trust debba essere intesa come un atto di frode ai danni dei creditori se il debitore ha accesso procedura di sovraindebitamento. In questo caso, la proprietà immobiliare del debitore è stata trasferita al trust anni prima. Per questo motivo, i creditori si sono opposti all’accesso del debitore alla procedura prevista dal Suicide Preservation Act. 3/12. Hanno contestato la precedente costituzione del trust come un atto di frode contro i creditori. La questione è stata tanto più acuta in quanto l’Agenzia delle Entrate ha contestato anche il suddetto reato per evasione fiscale.

READ  Manitou acquista in Italia

E questo proprio perché il trust ha reso inefficace la procedura di riscossione forzata.

Tuttavia, nonostante ciò, il tribunale di Benevento ha aperto la porta al debitore per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Ma vediamo perché. Il giudice ha osservato che poiché la logica è quella di garantire la soddisfazione dei creditori, non ci saranno motivi per escluderne l’applicazione se questa condizione è soddisfatta. Infatti, se esiste un serio e adeguato piano di ristoro per questo, basterà lasciare spazio ad un’operazione di “soccorso suicida”. Riguardo a questo fatto, che coincide con il soddisfacimento dello scopo di legge, non indica che siano stati commessi in precedenza atti fraudolenti. Dopotutto, se viene offerto un piano di rimborso che garantisce la piena soddisfazione dei creditori, la procedura non è accessibile.

A questo proposito, la questione delle azioni sottrattive e fraudolente può essere invocata per altri aspetti oltre che ai fini dell’inapplicabilità della procedura di sovraindebitamento. Ha infatti l’obiettivo di garantire la migliore soddisfazione dei creditori, che non può essere esclusa per la previa esistenza di atti sottrattivi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto