Superbonus 110%, se il fisco contesta il beneficio, “ritorno” al 50% no

Domanda lunedì

Se l’amministrazione finanziaria non consente il 110%, non dà automaticamente diritto allo sconto del 50%. Il contribuente può presentare domanda al giudice per la riscossione delle imposte, ma con risultati incerti.

Silvio Rivetti

Super bonus 110%: fino a proroga fino al 2024

Se l’amministrazione finanziaria non consente il 110%, non dà automaticamente diritto allo sconto del 50%. Il contribuente può presentare domanda al giudice per la riscossione delle imposte, ma con risultati incerti.

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La domanda. Se si effettua l’intervento, che può essere agevolato del 110%, e lo stesso viene ripristinato in fase di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, la domanda è se sia possibile rielaborare l’intervento nell’ambito della ristrutturazione del fabbricato con detrazione del 50 per cento, oppure di risparmio energetico con detrazione del 65 per cento, a seconda tipo di intervento. In caso affermativo, tali detrazioni competeranno dalla data di ricezione dei costi? LC- Macerata

La risposta. A rigor di termini, la risposta alla domanda è no. Nell’ambito delle detrazioni fiscali, infatti, l’amministrazione fiscale effettua principalmente un controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-t del DPR 600/1973 e se dalla documentazione presentata rileva che mancano le condizioni per lo sgravio selezionato dal contribuente, viene riscosso sotto forma di maggiore imposta. In questo contesto, le entrate nazionali non hanno il diritto di convertire il regime di sovvenzione per il quale il contribuente ha scelto un regime “di base” con un impatto minore, anche se le condizioni sono soddisfatte, e questo perché le autorità fiscali non hanno il potere di sostituire la volontà del contribuente nella dichiarazione dei redditi. (o quando si cede un prestito).

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In ogni caso, il contribuente può ritenere opportuno impugnare la riscossione dei tributi fornendo ai contribuenti ragionevoli motivi prima (tramite mediazione) e poi (in contenzioso) per riprogrammare la detrazione fiscale nel senso indicato in questione a partire dall’anno in cui l’imposta è stata sostenuta. .

Tuttavia, un’eventuale posizione contraria, sostenuta dall’amministrazione in sede giudiziaria, sarebbe giustificata e porterebbe ad un contenzioso con esito estremamente incerto per il contribuente.

Domanda tratta dall’inserto Risposte L’Esperto, speciale Superbonus 110%, in edicola da Il Sole 24 Ore lunedì 16 novembre .

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