Rinvio dei conti fiscali al 31 dicembre – risposte a tutti i dubbi

Sul posto Agenzia delle Entrate – Raccolta di risposte a Domande frequenti (Domande e risposte) sul trasferimento Scadenza per conti fiscali, con le novità introdotte dalla legge, è appena entrato in vigore il Decreto 129.

Tra i provvedimenti del nuovo provvedimento c’è il posticipo del termine per la sospensione del pagamento e del pagamento al 31 dicembre 2020 cartelle, precedentemente stabilito il 15 ottobre 2020. Decreto di Agosto, che lascia inalterato il pagamento delle rate secondo la definizione semplificata fino al 2020. Inoltre, aumenta il beneficio connesso ad un periodo più lungo di confisca delle rate presentate fino al 31 dicembre 2020, che è il mancato pagamento di dieci rotazioni, nemmeno consecutive, al posto delle cinque rate previste a rate.

Data la continua emergenza epidemiologica con Infezione da covid da coronavirus-19, i cittadini possono utilizzare i servizi Internet sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell’applicazione Equiclick, nonché ricevere assistenza contattando il Contact Center allo 060101. Inoltre, gli indirizzi di posta elettronica attivati ​​dall’Agenzia sono rimangono ancora disponibili. per emergenze ea cui è possibile inoltrare richiesta allegando semplicemente un documento di riconoscimento. Questi canali di assistenza, nonostante il mantenimento di un’emergenza sanitaria, sono preferiti agli affiliati che rimangono aperti previo accordo. Ecco il contenuto principale delle FAQ.

Il pagamento di fatture e messaggi è sospeso

Il decreto 129/2020 aumenta il periodo delle agevolazioni già contenute nel decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e nel successivo decreto di riavvio (DL 34/2020) e del decreto di agosto (DL. 104/2020). È stato quindi disposto a sospendere fino al 31 dicembre 2020 il pagamento di tutte le entrate tributarie e non fiscali derivanti da avvisi di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di competenza affidati al Commissario Agente a partire dall’8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 gennaio 2023.

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Interrompi notifiche e sanzioni

Sospensione delle attività per la notifica di nuove cambiali, altri atti di preclusione, nonché obblighi derivanti da pignoramenti di terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto di riavvio (19/5/2020), prorogata anche fino al 31 dicembre 2020, per le retribuzioni , salari, altre indennità relative a rapporti di lavoro o di lavoro, nonché pensioni e trattamenti simili. Fino al 31 dicembre 2020 gli importi da imporre al divieto non devono essere soggetti ad alcuna restrizione di indisponibilità, e deve essere fornita al debitore da un terzo legato (come un datore di lavoro) (questo anche se c’è una concessione già nominata dal giudice). Una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1 ° gennaio 2023, riprenderanno gli obblighi imposti al terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili e pagabili gli importi da imporre sul debito Agente da riscuotere per coprire il debito).

Rata, confisca in 10 parti

Per i piani di proroga già in vigore dall’8 marzo 2020, e per l’azione per dare seguito alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2020, viene determinata la confisca da parte del debitore della rata pattuita in caso di mancato pagamento di dieci rotazioni, anche non consecutive, anziché cinque rotazioni, che di solito vengono forniti. Per i contribuenti che hanno perso i benefici della definizione semplificata (“Dismissione”, “Saldo e rendiconto” e “Definizione favorevole delle risorse UE”), a causa del mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate, che dovrebbe avvenire nel 2019, l’opportunità resta valida introdotto dal Decreto Legislativo 34/2020 con la richiesta di dilazione di pagamento per importi ancora dovuti.

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Prestiti PA, pagamenti e nessuna verifica

Fino al 31 dicembre 2020 saranno inoltre sospese le verifiche di inadempienza da parte delle amministrazioni statali e delle società a partecipazione prevalentemente pubblica, che saranno condotte ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 prima del pagamento di oltre cinquemila euro. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano inefficaci a meno che l’agente della riscossione non abbia comunicato il documento di pignoramento, dopodiché le pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento a favore del destinatario. .

Scarto, equilibrio e resistenza

Decreto Legge n. 129/2020 non è intervenuto alla scadenza dei termini “Dismissione” e “Saldo ed Esposizione”, che sono già oggetto di modifiche normative ai sensi del D.Lgs. 34/2020 (“Decreto Restart”). La “scadenza” del 10 dicembre 2020 è quindi confermata dal fatto che i contribuenti che sono in grado di pagare a rate, che dovrebbero essere pagate nel 2019, possono effettuare pagamenti rateali nel 2020 senza perdere i benefici delle misure di sussidio.

Ultimo aggiornamento: 19:45


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