Lotta all’evasione fiscale, chiudi ricevute elettroniche

Manutenzionecommercialista

Nella lotta alla frode IVA, prestare attenzione ai dati di false lettere di intenti

Marco Mobili e Giovanni Parente

(IMAGOECONOMICA)

Nella lotta contro le frodi in materia di IVA, l’attenzione si concentra sui dati delle false lettere di intenti

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La lotta all’evasione fiscale è in linea con i nuovi tempi e punta sugli scontrini telematici con repressione delle sanzioni e lettere di intenti “esterometriche”, in quanto il formato della fattura elettronica dovrebbe permettere anche di inviare all’operatore oltre confine i documenti emessi e ricevuti.

Ma ordiniamo. Il Ddl di Bilancio riscrive la disciplina delle sanzioni sugli scontrini elettronicie con maggiore attenzione anche all’eventuale falsificazione o alterazione di conservatori elettronici e altri mezzi di archiviazione e trasferimento dei pagamenti all’Agenzia delle Entrate.

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Infatti, una multa del 90% di tasse coprirà tutte le possibili violazioni che possono verificarsi (memorizzazione mancata, tardiva e / o errata e trasmissione mancata, ritardata e / o errata), sia individualmente che cumulativamente. Pertanto, le violazioni durante l’archiviazione e il trasferimento sono sanzionate allo stesso modo e verrà applicata una sola sanzione per le violazioni relative a diversi momenti (archiviazione e trasferimento) di esecuzione da parte di commercianti e commercianti.

Ciò si applica ai casi in cui la violazione riguarda il pagamento dell’IVA. Se invece non ci fosse stato alcun effetto sull’IVA, allora la multa diventa fissata a 100 euro per ogni trasferimento. In ogni caso, non sarà più consentito riesaminare una sanzione irrogata per mancata archiviazione di canoni o archiviazione con dati incompleti o inesatti qualora sia già stata accertata una violazione.

Ma, come previsto, il regime sanzionatorio è rivolto anche a chi vuole bluffare maliziosamente con nuovi strumenti per registrare e inviare dati di vendita. Nel caso malfunzionamento del registratore non segnalata, la sanzione amministrativa potrebbe variare da 250 a 2mila euro. Mentre una multa da 1.000 a 4.000 euro per mancata installazione di dispositivi per l’emissione di ricevute o La ricevuta si applica anche al mancato utilizzo di strumenti e procedure di trasmissione elettronica. E anche in questi casi si applica la sanzione per falso o passaggio da 3mila a 12mila euro.

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